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STATUTO AUDAX RANDONNEUR ITALIA

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TITOLO I – COSTITUZIONE, SEDE, SIMBOLO E DURATA

Art. 1 (Costituzione e sede)
- È costituita l'Associazione denominata “A.R.I. AUDAX RANDONNEUR ITALIA” che nel prosieguo del presente statuto sarà anche nominata per brevità ARI.
- La sede è nel comune di Lugo di Romagna (RA).
- ARI è l'Associazione Italiana riconosciuta da ACP (Audax Club Parisien) quale unico soggetto titolato alla gestione dei brevetti randonnée come da atto in data 12.04.2013. ARI è membro dell'Associazione mondiale “Les Randonneurs Mondiaux” e, in quanto tale, unico soggetto in Italia autorizzato a proporre, garantire e convalidare eventi randonnée di km 1220 (milleduecentoventi) e più.
- Fanno parte della medesima ed unitaria struttura di ARI i coordinamenti territoriali denominati Bici Club Ari.

Art.2 (Simbolo, marchi e comunicazioni rivolte al pubblico)
- Il simbolo dell’ARI, che può essere variamente stilizzato, deve riportare la dicitura
“Audax Randonneur Italia”.
- Costituiscono patrimonio di ARI i marchi regolarmente registrati quali “Road Sweet Road”; “Riciclovie-Rete Italiana Ciclovie a 0€”; “ARICard, la carta del ciclista; “BiciClub ARI”; “GREC, Granbrevetto Randonnée Europa Challenge”; “IGT, Italia del Grand Tour” e quelli che in futuro verranno creati in relazione all’attività dell’Associazione. L’uso di detti marchi, finalizzato alla promozione di specifici progetti, è consentito solo dietro autorizzazione di ARI.

Art.3 (Durata dell’Associazione)
- La durata dell’ARIA è stabilita a tempo indeterminato e l’Associazione potrà essere sciolta solo con deliberazione dell’Assemblea Straordinaria degli associati.

 

TITOLO II – CARATTERE E FINALITÀ DELL’ASSOCIAZIONE
Art.4 (Carattere dell’Associazione)
- L’Associazione:
- Non ha fini di lucro;
- Svolge soltanto le attività indicate nel successivo articolo 5 e quelle ad esse direttamente connesse;
- Non distribuisce, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge;
- Impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività e di quelle ad esse direttamente connesse;
- In caso di scioglimento, per qualunque causa, devolverà il proprio patrimonio, sentito l’organismo di controllo, ad altre Associazioni con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità.

Art.5 (Scopi e attività dell’Associazione)
- Scopo di ARI è la promozione della cultura e la valorizzazione della mobilità ciclistica e “dolce” come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei ciclisti e quale occasione di socializzazione e di crescita civile, sociale ed umana, nella massima sicurezza e godibilità.
- A tale riguardo l’Associazione si occupa dello sviluppo, della diffusione e promozione, di attività sportive ciclo-turistiche, attraverso l’individuazione, la mappatura, il riconoscimento e la certificazione dei percorsi stradali più idonei allo scopo, nonché il coordinamento organizzativo e regolamentare di manifestazioni ciclistiche non competitive denominate randonnée, sia con bicicletta da strada che con bicicletta fuori strada MTB (mountain bike).
- ARI si occupa inoltre di organizzare e sostenere ogni attività legata al cicloturismo nelle varie forme: unsupported bicycle adventure, bikepacking, gravel ed E bike.
- Per il perseguimento di tali finalità l’Associazione:
1. Provvede alla mappatura di ogni tipo di strada esistente ed in particolare delle strade secondarie a traffico promiscuo extraurbane dove circolano il maggior numero di ciclisti per scopi prevalentemente sportivi e turistici.
2. Promuove e coordina, attraverso propri regolamenti, l’organizzazione di eventi randonnée proposti dalle ASD aderenti tramite brevetti randonnée, ciclo pedalate e manifestazioni cicloturistiche come di seguito specificati:
a) Brevetti BRM/ACP (Brevets de Randonneurs Mondiaux: da 200/300/400/600 e 1000 km);
b) Brevetti RM (Randonneur Mondiaux: 1200 km e più);
c) Brevetti BRI/ARI (Brevetti Randonneurs Italia: prove su strada secondo il regolamento ARI);
d) Brevetti OR/ARI (Off Road: prove fuori strada secondo il regolamento ARI);
e) Brevetti BRP/ARI (Brevetti Randonneurs Permanenti: secondo il regolamento ARI);
f) Ciclo pedalate CPA/ARI (Ciclo Pedalate: secondo il regolamento ARI);
g) Flecio Velocio (Brevetti a squadre: secondo il regolamento ACP)
h) Frecce tricolore (Brevetti a squadre: secondo il regolamento ARI);
i) Altre manifestazioni di natura cicloturistixa;


- Allo scopo definisce il calendario italiano dei brevetti e coordina lo svolgimento di dette attività, controllandone la rispondenza ai requisiti e ai principi stabiliti dall’ACP, da RM e dalla stessa ARI, favorendo altresì ogni altra iniziativa utile a porre in essere la promozione di attività ciclo-sportive attinenti ai brevetti randonnée ed anche alle altre modalità legate al cicloturismo.
3. Istituisce e cura l’Albo delle ASD (società) organizzatrici dei brevetti randonnée e permanenti.
4. Stabilisce, con appositi regolamenti, le modalità di accesso al Club della Nazionale Italiana ARI e all’Albo Storico dei Randonneurs, nonché le modalità di rilascio della ARICard, denominata la carta del ciclista.
5. Promuove il Campionato Italiano ARI dei brevetti randonnée ed ogni altra Challenge Nazionale o internazionale che ritenga utile alla crescita del movimento.
6. Promuove e sviluppa i progetti: “Riciclovie” (la Rete Italiana Ciclovie a €0), e “Road Sweet Road” finalizzati all’individuazione e valorizzazione di percorsi permanenti su strade secondarie ad elevata ciclabilità.
7. Propone studi e progetti finalizzati all’incremento della ciclabilità ed all’uso della bicicletta, al miglioramento della sicurezza stradale, all’adeguamento strutturale della viabilità a tutela dell’utente, allo sviluppo dell’intermodalità.
8. Si adopera in attività di educazione e promozione di comportamenti civili e corretti di tutti gli utenti della strada, anche in collaborazione con altre associazioni ed enti.
9. Svolge attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie, in quanto integrative delle stesse.
- L’Associazione può garantire la sua collaborazione ad altri enti per la realizzazione di iniziative che rientrano nei propri scopi.
- Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, ARI può possedere e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni, siano essi mobili che immobili; fare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere.


Art. 6 (Staff e consulenze)
- Ai fini dello svolgimento delle attività dell’Associazione che rivestono particolari livelli di professionalità, il Consiglio Direttivo può avvalersi di consulenze esterne regolarmente contrattualizzate.
In particolare, per quanto riguarda la gestione del sito web e a sua implementazione, la comunicazione e marketing e le questioni amministrative, fiscali, legali. Tali figure partecipano senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo ed alle Assemblee ogni volta lo si ritenga necessario.


Art. 7 (Adesione ad altri enti)
- L’Associazione, nello svolgimento del ruolo di rappresentante e certificatore italiano dei brevetti BRM/ACP e RM e Flecio Velocio, si uniforma, attraverso propri regolamenti, alle disposizioni dettate da tali associazioni.
- Ai fini del perseguimento della finalità statuarie in materia di promozione della “Mobilità Dolce”, ARI aderisce ad AMODO (Alleanza Mobilità Dolce).


Art.8 (Riconoscimenti e certificazioni)
- ARI ha l’esclusiva in Italia per l’organizzazione delle manifestazioni relative ai seguenti riconoscimenti nazionali:
a) Campionato Nazionale ARI;
b) Challenge Extreme ARI;
c) Diploma onorificenza ECR (Europe Challenge Randonnée) come da regolamento ECR;
d) Diploma onorificenza IGT (l’Italia del Grand Tour) come da regolamento IGT;
e) Iscrizione nel Libro mastro CNRI (Club Nazionale Randonneur Italia), come da regolamento C.N.R.I;
f) ARICard, la carta del ciclista;
g) Frecce Tricolore.
- ARI promuove e provvede attraverso il CTS (Comitato Tecnico Sportivo) alle certificazioni delle ASD organizzatrici di brevetti BRM/ACP ed RM, brevetti BRI, brevetti MTB, brevetti BRP, ciclo pedalate CPA, frecce tricolore FTA, al fine dell’inserimento di queste nell’apposito “Albo delle Società” idonee e dell’ammissione come Socio Ordinario.


Art. 9 (Coordinamenti territoriale: BICI CLUB ARI)
- Le Associazioni aderenti di una o più regioni o di aree vaste, possono costituire un Coordinamento ARI che prende il nome di Bici Club ARI. Ciò allo scopo di perseguire a livello decentrato le finalità statuarie.
- La formazione del Coordinamento deve essere condivisa con il Consiglio Direttivo. Il responsabile del Coordinamento risponde nei confronti di ARI del buon andamento del Club e del rispetto delle regole di appartenenza alla comunità nazionale.
- Il Consiglio Direttivo al fine di garantire una migliore e partecipata organizzazione di eventi ed iniziative, può deliberare altresì la costituzione di Sedi decentrate dell’Associazione (es. Nord-centro e sud Italia) qualora br esistano le condizioni ed a fronte della crescita delle ASD aderenti.

 

TITOLO III – SOCI
Art. 10 (Categorie dei Soci)
- L’Associazione è costituita dalle seguenti categorie dei Soci:
- Fondatori
- Onorari
- Sostenitori
- Ordinari
- Ciclisti
a) Sono Soci Fondatori coloro che hanno costituito l’Associazione nell’anno 2008;
b) Possono essere Soci Onorari coloro che abbiano particolari benemerenze. I Soci Onorari sono nominati in via permanente dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo;
c) Possono essere Soci Sostenitori coloro che, con la loro munificenza, contribuiscono all’affermazione dell’Associazione. I Soci Sostenitori sono nominati dal Consiglio Direttivo con validità Annuale;
d) Sono Soci Ordinari le ASD in regola con il pagamento della quota annuale stabilita dall’Assemblea dei Soci, nei termini e con le modalità fissate dal Consiglio Direttivo.
e) Sono Soci Ciclisti le persone fisiche che, condividendo gli scopi dell’Associazione, intendono partecipare all’attività sociale. Essi sono tenuti al pagamento della quota annuale stabilita dall’Assemblea dei Soci, nei termini e con le modalità fissate dal Consiglio.


Art. 11 (Requisiti dei Soci Ordinari)
- Possono essere Soci Ordinari le ASD (Associazione Sportiva Dilettantistica) e le Associazioni culturali e ricreative rispettose con i principi e le regole dell’ACP per i brevetti BRM (Brevet Randonneur Mondiaux); le regole RM (Les Randonneurs Mondiaux) ed i regolamenti ARI.
- Non possono aderire Associazioni con finalità elettorali e di lucro.
- Il Consiglio Direttivo approva entro il 31 gennaio di ciascun anno l’ammissione a Socio Ordinario delle ASD che ne abbiano fatto richiesta.


Art. 12 (Ammissione e diritti dei Soci Ordinari)
- L’accettazione delle domande per l’ammissione dei nuovi Soci Ordinari è deliberata dal Consiglio Direttivo.
- La domanda di ammissione deve contenere l’impegno ad osservare il presente Statuto ed i regolamenti interni; in caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo è tenuto a renderne esplicita la motivazione.
- Le iscrizioni decorrono dalla data in cui la domanda è accolta e perfezionata con il versamento della relativa quota prevista.
- L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso.
- Per aderire, occorre allegare alla domanda:
a) Il proprio Statuto o altro atto attestante l’esistenza e lo scopo dell’Associazione;
b) Documentazione relativa all’attività svolta, sempre che l’adesione non sia avvenuta contestualmente alla fondazione.


Art. 13 (Ammissione dei Soci Ciclisti)
- L’accettazione delle domande per l’ammissione dei nuovi Soci Ciclisti è deliberata dal Consiglio Direttivo.
- La domanda di ammissione deve contenere l’impegno ad osservare il presente Statuto ed i regolamenti interni; in caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo è tenuto a renderne esplicita la motivazione.
- Le iscrizioni decorrono dalla data in cui la domanda è accolta e perfezionata con il versamento della relativa quota prevista.
- L’adesione dell’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso.


Art. 14 (Doveri dei Soci)
- L’appartenenza all’Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle norme del presente Statuto e delle deliberazioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie. In particolare, il Socio deve mantenere un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri Soci che con i terzi e astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all’Associazione. Inoltre, i Soci Ordinari e i Soci Ciclisti dovranno essere in regola con il pagamento delle quote annuali.


Art. 15 (Sanzioni disciplinari)
- Al Socio che non osservi lo Statuto, i regolamenti e le disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo nell’ambito dei suoi poteri, o che si renda responsabile di infrazioni disciplinari o comunque crei nocumento al buon nome dell’ARI, potranno essere comminate dal Consiglio Direttivo le seguenti sanzioni:
a) Richiamo scritto per le infrazioni disciplinari lievi;
b) Sospensione dell’esercizio dei diritti di Socio;
c) Espulsione.
- Contro le decisioni del Consiglio Direttivo in materia disciplinare è ammesso ricorso al Collegio dei Revisori dei Conti.
In tale eventualità l’efficacia dei provvedimenti di cui sopra è sospesa fino alla pronuncia di detto Collegio.
- Il ricordo dovrà essere presentato, debitamente motivato, entro 30 giorni della comunicazione del provvedimento all’interessato. Le deliberazioni del Collegio dei Revisori dei Conti dovranno essere assunte nel termino massimo di 30 giorni dalla presentazione del ricorso e comunicate ai Soci interessati nel termine di 15 giorni dall’adozione della predetta delibera.


Art. 16 (Perdita della qualifica di Socio)
- La qualifica di Socio può venire meno per i seguenti motivi:
a) Per recesso da comunicarsi per iscritto almeno un mese prima dello scadere dell’anno;
b) Per decadenza e cioè la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l’ammissione;
c) Per delibera di espulsione;
d) Per ritardato pagamento dei contributi per oltre un anno;
e) Per morte.

 

TITOLO IV – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Art.17 (Organi dell’Associazione)
- Organi dell’Associazione sono:
a) L’Assemblea dei Soci;
b) Il Consiglio Direttivo;
c) Il Collegio dei Revisori dei Conti;
d) Il Presidente;
e) Il Tesoriere;
f) Il Segretario.
- Gli organi dell’Associazione e conseguentemente le cariche sociali durano in carica quattro anni.
- Tutte le cariche sociali sono conferite a titolo gratuito ed attribuiscono solo il diritto di rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell’interesse dell’Associazione ad esclusione di quelle di Tesoriere nella sola ipotesi in cui il Consiglio Direttivo decida, esercitando le facoltà di cui al successivo art. 30, di conferire il suddetto incarico ad un soggetto terzo, anche professionista, estraneo e non riconducibile alle ASD.
- L’elezione degli organi dell’Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo. I membri degli organi dell’Associazione che dovessero incorrere in una delle sanzioni disciplinari previste nel presente Statuto, divenuta definitiva in seguito alla pronuncia del Consiglio Direttivo, decadono automaticamente dall’incarico ricoperto.
- L’elezione degli organi sociali è stabilita da apposito regolamento proposto dal Consiglio Direttivo e discusso ed approvato dall’Assemblea Ordinaria dei Soci.


Art. 18 (Convocazione dell’Assemblea)
- L’Assemblea Ordinaria dei Soci viene convocata dal Presidente dell’Associazione, a seguito di opportuna deliberazione assunta dal Consiglio Direttivo, almeno una volta all’anno entro il quarto mese dalla chiusura dell’esercizio sociale.
- Qualora il Presidente dell’Associazione non provveda a quanto previsto dal 1° comma nel termine di 30 giorni, alla convocazione dell’Assemblea provvede il Collegio dei Revisori dei Conti.
- L’Assemblea deve inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria:
a) Su richiesta indirizzata al Presidente e per conoscenza al Presidente del Collegio dei Revisori, da almeno un terzo dei componenti del Consiglio;
b) Su richiesta indirizzata al Presidente e per conoscenza al Presidente del Collegio dei Revisori, da almeno un terzo dei Soci Ordinari.
- Alla convocazione dei Soci per le Assemblee ordinarie e straordinarie provvede il Presidente.
- La Convocazione potrà avvenire per lettera o semplice sms, o via e-mail e mediante pubblicazione sul sito dell’Associazione.
- L’avviso di Convocazione dovrà essere inviato e pubblicato almeno 8 giorni prima della data stabilita e dovrà specificare gli argomenti posti all’Ordine del Giorno.
- In caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, l’Assemblea Ordinaria deve essere convocata entro 30 giorni dalla data di dimissioni, a cura del Presidente dell’Associazione o, in difetto, dal Collegio dei Revisori dei Conti.


Art. 19 (Partecipazione all’Assemblea)
- L’ARI ha nell’Assemblea il suo organo sovrano. In questa sede vengono determinati gli orientamenti generali dell’Associazione e vengono prese le decisioni fondamentali di indirizzo cui debbono attenersi tutti gli organi sociali.
Hanno diritto di partecipare all’Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, con diritto di voto i Soci Ordinari e la rappresentanza dei Soci Ciclisti nella misura di un rappresentante per ogni 250 (duecentocinquanta) Soci Ciclisti iscritti ed in regola con il pagamento della quota associativa.
Per la designazione della rappresentanza dei Soci Ciclisti nel rapporto suddetto, verrà approvato dal Consiglio Direttivo apposito regolamento entro il 31 dicembre 2019.


Art. 20 (Costituzione e deliberazioni dell’Assemblea)
- L’Assemblea in sede Ordinaria è regolarmente costituita in prima Convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci Ordinari e della rappresentazione dei Soci Ciclisti e in seconda Convocazione qualunque sia il numero dei Soci Ordinari e della rappresentanza dei Soci Ciclisti presenti.
- L’Assemblea in sede Straordinaria è regolarmente costituita in prima Convocazione con la presenza dei tre quarti del numero dei Soci Ordinari e della rappresentanza dei Ciclisti ed in seconda Convocazione qualunque sia il numero dei Soci Ordinari e della rappresentanza dei Soci Ciclisti presenti.
- Tanto nell’Assemblea Ordinaria che nell’Assemblea Straordinaria hanno diritto di voto esclusivamente i Soci Ordinari e la rappresentanza dei Soci Ciclisti.
- É ammesso l’intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro Socio; ogni Socio non potrà avere più di una delega.
- L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice Presidente, e qualora fosse necessario, da una persona designata dall’Assemblea stessa. I verbali delle riunioni dell’Assemblea sono redatti dal Segretario in carica o, in sua assenza, e per quella sola Assemblea, da persona scelta dal Presidente dell’Assemblea fra i presenti.
- Il verbale dell’Assemblea figurerà nell’apposito libro sociale ed un estratto dello stesso sarà affisso nei locali della Sede Sociale.
- Il Presidente ha inoltre la facoltà, quando lo ritenga opportuno, di avvalersi di un notaio per redigere il verbale dell’Assemblea, fungendo questi da Segretario.
- L’Assemblea Ordinaria delibera, sia in prima che in seconda Convocazione, con la maggioranza di almeno la metà più uno dei voti dei presenti.
- In caso di parità di voti l’Assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta.
- L’Assemblea Straordinaria delibera in prima Convocazione con la maggioranza di almeno la metà più uno dei voti dei presenti ed in seconda Convocazione con la maggioranza dei tre quarti dei voti dei presenti.
- Le deliberazioni prese in conformità allo Statuto obbligano tutti i Soci anche se assenti, dissenzienti o astenuto dal voto.


Art. 21 (Forma di votazione dell’Assemblea)
- Ogni Socio ha diritto ad un singolo voto e può rappresentare per delega un solo altro Socio.
- Le votazioni dell’Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.
- In caso di votazione a scrutinio segreto il Presidente nominerà fra i presenti una commissione di scrutatori composta da tre persone. Qualora si proceda al rinnovo delle cariche sociali, tra gli scrutatori non dovranno essere presenti candidati alle elezioni.


Art. 22 (Compiti dell’Assemblea)
- All’Assemblea spettano i seguenti compiti.
- In sede ordinaria:
a) Discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni consuntiva e preventiva del Consiglio Direttivo;
b) Eleggere il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Revisori;
c) Fissare, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote di ammissione ed i contributi associativi, nonché la penale per i ritardati versamenti;
d) Approvare regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo;
e) Discutere e deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all’ordine del giorno;
- In sede straordinaria:
f) Deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento di ARI nelle forme e modalità stabilite dall’art. 38 dello Statuto;
g) Deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
h) Deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all’ordine del giorno;
È in facoltà dei Soci ottenere l’inclusione di argomenti da porre all’ordine del giorno dell’Assemblea purché la relativa richiesta, sottoscritta da almeno un quinto degli stessi pervenga al Consiglio Direttivo entro il 4° giorno prima della data di convocazione.


Art. 23 (Composizione del Consiglio Direttivo)
- Il Consiglio Direttivo è composto da persone fisiche socie o associate dei Soci Ordinari, nel numero, purché dispari, previamente deliberata dall’Assemblea Ordinaria. La maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo dovrà essere composta da persone fisiche socie dei Soci Ordinari.
Alle elezioni del Consiglio Direttivo si applicherà il regolamento da adottarsi dall’Assemblea Ordinaria.
- Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni.
- Al termine del mandato i consiglieri possono essere rieletti.
In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di un componente, esso viene sostituito da colui che risulta essere il primo dei non eletti.
- Chi subentra in luogo di Consigliere cessato dura in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio.
- Il Consiglio Direttivo decade qualora si dimettano la metà più uno del numero di Consiglieri in carica.
- Nel periodo intercorrente tra le dimissioni e la nomina del nuovo Consiglio Direttivo, i Consiglieri non dimissionari rimangono in carioca esclusivamente per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione.
- Il Consiglio Direttivo può sfiduciare, a maggioranza qualificata di 2/3 (due terzi) dei suoi componenti effettivamente in carica, il Presidente. In caso di sfiducia del Presidente, è convocata l’Assemblea ordinaria cui dovrà essere esposta un’ampia relazione sui fatti che hanno dato luogo alla sfiducia.
- Il consigliere assente, senza giustificato motivo, per tre riunioni consecutive o comunque per sei riunioni nell’arco di un anno, viene dichiarato decaduto.
- I membri del Consiglio Direttivo possono ricoprire cariche sociali in altre Associazioni.


Art. 24 (Compiti del Consiglio Direttivo)
- I Consiglio Direttivo è responsabile verso l’Assemblea dei Soci della gestione di ARI ed ha il compito di:
- Eleggere il Presidente e, su proposta dello stesso, uno o più Vicepresidenti, nonché assegnare particolari deleghe ai componenti dello stesso;
- Nominare, su proposta del Presidente, il Segretario ed il Tesoriere-Economo;
- Predisporre il programma annuale di attività da sottoporre all’Assemblea;
- Predisporre gli atti da sottoporre all’Assemblea;
- Dare esecuzione alle delibere assembleari;
- Predisporre la relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all’Assemblea;
- Ratificare o respingere i provvedimenti d’urgenza adottati dal Presidente;
- Deliberare su qualsiasi questione riguardante l’attività dell’ARI per l’attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell’Assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
- Predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all’Assemblea;
- Deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che eccede l’ordinaria amministrazione;
- Dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente o da qualsiasi componente del Consiglio Direttivo;
- Procedere all’inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei Soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun Socio prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario.
- In caso di necessità, verificare la permanenza dei requisiti suddetti;
- Deliberare l’accettazione delle domande di ammissione di nuovi soci;
- Deliberare sull’adesione e partecipazione di ARI ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l’attività dell’ARI stessa, designandone i rappresentanti da scegliere tra i Soci;
- Redigere l’eventuale regolamento interno;
- Procedere a tutti gli adempimenti concernenti l’avvio e l’interruzione di rapporti di collaborazione e dipendenza;
- Stabilire le sanzioni disciplinari;
- Spettano in generale al Consiglio Direttivo i più ampi poteri per tutti gli atti sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, rimanendo compreso nelle sue attribuzioni tutto ciò che dalla legge o dal presente Statuto non sia inderogabilmente riservato alla decisione degli associati.


Art. 25 (Riunioni del Consiglio Direttivo)
- Il Consiglio Direttivo si riunisce sempre in unica convocazione almeno tre volte ad esercizio e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano 2/3 dei componenti.
- Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate dal Presidente mediante avviso scritto comunicato tramite e-mail o sms, almeno cinque giorni prima, contenente gli argomenti posti all’ordine del giorno. In caso di urgenza, la convocazione può avvenire mediante comunicazione telefonica o posta elettronica senza il rispetto del termine sopradetto.
- Le riunioni del Consiglio Direttivo possono tenersi in audio – video conferenza qualora sia data a tutti i membri dello stesso la possibilità di intervenire in tempo reale e di partecipare alla discussione, ferme restando le maggioranze previste.
- Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la partecipazione di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza dal Vicepresidente o da un consigliere designato dai partecipanti.
- Il Consiglio Direttivo delibera, a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
- Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
- I Consiglieri sono tenuti a mantenere la massima segretezza sulle discussioni e decisioni consiliari.
- Soltanto il Consiglio Direttivo, con specifica delibera, ha facoltà di rendere note quelle deliberazioni per le quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità all’esterno.
- Il Collegio dei Revisori del Conti è invitato permanentemente alle riunioni del Consiglio Direttivo.
- Il Consiglio Direttivo, nell’esercizio delle sue funzioni, può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio nominate dal Consiglio stesso, composte da Soci e non Soci. Il Consiglio può attribuire, a mezzo del Presidente, anche a terzi il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto di ARI.
- Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono partecipare, su invito del Presidente, i componenti delle commissioni consultive o di studio nonché i referenti delle aree territoriali allo scopo nominati dallo stesso per compiti di coordinamento.


Art. 26 (Compiti del Presidente)
- Il Presidente rappresenta, agli effetti di legge di fronte a terzi e di giudizio, l’ARI e ne ha la legale rappresentanza.
- Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.
- Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano ARI sia nei riguardi dei Soci che dei terzi.
- Il Presidente sovrintende in particolare l’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo.
- Il Presidente può delegare ad un uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente.
- Il Presidente designa tre nominativi (considerati esperti anche al di fuori del Consiglio Direttivo) che compongono il CTS (Comitato Tecnico Sportivo) con il compito di formulare pareri in ordine alla rispondenza tecnica e qualitative dei brevetti randonnée e dei brevetti permanenti e formulare proposte di ammissione delle ASD all’Albo delle Società ed a Socio.
- I componenti del CTS sono invitati alle riunioni del Consiglio Direttivo ed hanno facoltà di parola, ma non di voto.
- In caso di necessità, il Presidente può adottare provvedimenti d’urgenza anche previa consultazione on line con i Consiglieri. Ogni provvedimento deve essere comunque
sottoposto a ratifica nella prima riunione del Consiglio Direttivo, sottoponendoli entro 20 (venti) giorni alla ratifica del Consiglio Direttivo.
- In caso il Presidente sia impedito temporaneamente all’esercizio delle proprie funzioni lo stesso viene sostituito dal Vicepresidente o dal vice Presidente più anziano che non sia a sua volta impedito in ogni sua attribuzione.
- Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prove dell’impedimento momentaneo del Presidente.
- In caso di dimissioni, decesso, o altro impedimento che comporto la decadenza del Presidente, entro 15 giorni il Vicepresidente o uno dei vice Presidenti devono convocare il Consiglio Direttivo per la nomina del nuovo Presidente: durante tale periodo di vacanza il o uno dei Vice Presidenti da questi designato assume temporaneamente le funzioni del Presidente per il disbrigo degli atti di ordinaria amministrazione.


Art.27 (Revisore dei Conti)
- Il Collegio dei Revisori dei Conti è organo di controllo amministrativo e di legittimità.
- Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di:
- Esprimere, se richiesti, pareri di legittimità su atti di natura amministrativa e patrimoniale;
- Controllare l’andamento amministrativo dell’ARI;
- Controllare la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza dei bilanci alle scritture contabili predisponendo una relazione al bilancio consuntivo da presentare all’assemblea che approva il documento.
Il Collegio dei Revisori dei Conti è formato da tre membri ed è nominato ogni quattro anni dall’Assemblea Ordinaria.
- I componenti del Collegio eleggono al loro interno il Presidente.
- Qualora sia necessario il Collegio vota a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
- L’incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale.
- I Revisori dei Conti redigono apposito verbale delle proprie riunioni.


Art. 28 (Segretario dell’Associazione)
- Il Segretario è scelto all’intero del Consiglio Direttivo, salvo venga adottata la soluzione prevista all’art. 30 dello Statuto.
- Dirige gli uffici dell’Associazione, cura il disbrigo degli affari ordinari, svolge ogni altro compito a lui demandato dal Presidente o dal Consiglio Direttivo dai quali riceve direttive per lo svolgimento dei suoi compiti e nei confronti dei quali presta attività di supporto.
- Nell’adempimento dei suoi compiti redige, di norma, i verbali dell’Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo, attende alla corrispondenza, cura la tenuta del libro dei Soci, trasmette gli inviti per le adunanze dell’Assemblea, provvede ai rapporti tra ARI e le pubbliche amministrazioni, gli enti locali, gli istituti di credito e gli altri enti in genere,
provvede, salvo diversa disposizione del Consiglio Direttivo, all’approvvigionamento e distribuzione e fatturazione delle “Carte Viaggio” alle ASD organizzatrici.
- Svolge altresì ogni altra eventuale attività richiesta dagli organi dell’Associazione che risulti essere coerente con le delibere assunte dai medesimi organi.


Art. 29 (Il Tesoriere)
- Il Tesoriere-Economo presiede alla gestione amministrativa e contabile dell’Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo, inoltre, al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il bilancio consuntivo e quello preventivo accompagnandoli da apposita relazione.
- Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo.
- Svolge ogni altra attività connessa alle funzioni assegnate ivi comprese l’espressione di pareri eventualmente richiesti dagli organi dell’Associazione.


Art. 30 (Segretario e Tesoriere: specificazioni)
- Le funzioni di Segretario e Tesoriere potranno essere conferite anche alla stessa persona.
- Inoltre, per ragioni dettate dalle specifiche competenze richieste per l’assolvimento delle citate cariche, potranno eventualmente essere attribuite e svolte da soggetti terzi, estranei e non riconducibili all’Associazione.

 

TITOLO V – PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO
Art. 31 (Patrimonio dell’Associazione)
- Il patrimonio di ARI è costituito da ogni bene mobile ed immobile che pervenga all’Associazione a qualsiasi titolo, nonché da tutti i diritti a contenuto patrimoniale e finanziario della stessa.
- Il patrimonio ed i mezzi finanziari sono destinati ad assicurare l’esercizio dell’attività.


Art. 32 (Entrate dell’Associazione)
Le entrate dell’ARI sono costituite:
- Dalle quote associative versate dai Soci Ordinari;
- Dalle quote associative versate dai Soci Ciclisti;
Le quote associative sono approvate dall’Assemblea Ordinaria dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo.
- Da eventuali contributi straordinari deliberati dall’assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti a quelle del bilancio ordinario;
- Da versamenti volontari degli associati;
- Da sovvenzioni e contributi dell’Unione Europea, dello Stato, delle Regioni, degli enti locali, di istituzioni nazionali ed estere e di altri enti pubblici o privati in genere;
- Da introiti di manifestazioni e da raccolte pubbliche effettuate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- Da azioni promozionali e ogni altra iniziatica consentita dalla legge;
- Da donazioni e lasciti;
- Da contributi di imprese e privati;
- Da corrispettivi di attività istituzionali e ad esse direttamente connesse ed accessorie;
- Da rimborsi derivanti da convenzioni.


Art. 33 (Destinazione degli avanzi di gestione)
- All’ARI è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’ARI stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
- L’ARI ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie.


Art. 34 (Durata del periodo di contribuzione)
- I contributi ordinari sono dovuti per tutto l’anno sociale in corso qualunque sia il momento dell’avvenuta iscrizione da parte dei nuovi Soci.
Il Socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell’ARI è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l’anno sociale in corso.


Art. 35 (Diritti dei Soci al patrimonio sociale)
- L’adesione all’ARI non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento originario all’atto dell’ammissione ed al versamento della quota annua di iscrizione.
- È comunque facoltà degli aderenti all’ARI di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari ed a quelli annuali.
- I versamenti minimi stabiliti per l’ammissione e l’iscrizione annuale e comunque a fondo perduto. I versamenti non sono quindi rivalutabili, né ripetibili in nessun caso. In caso di scioglimento dell’ARI, in caso di morte, di recesso o di esclusione dall’ARI non può pertanto farsi luogo al rimborso di quanto versato all’ARI a titolo di versamento al patrimonio sociale.
- Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi. Tali quote non possono essere trasmesse né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.


Art. 36 (Bilanci)
- L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre.
- Per ogni esercizio dovrà essere predisposto un bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea Ordinaria dei Soci.
- Entro i trenta giorno precedenti la data dell’annuale Assemblea Ordinaria dei Soci, il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell’esercizio precedente e del bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all’approvazione della stessa Assemblea.
- I bilanci con i relativi allegati debbono restare depositati presso la sede dell’ARI nei quindici giorni che precedono l’assemblea convocata per la loro approvazione.


TITOLO VI – CONTROVERSIE E DISPOSIZIONI FINALI
Art. 37 (Clausola compromissoria)
- Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro che proverà a comporre amichevolmente la controversia instauratasi e che, in ogni caso, giudicherà secondo equità e senza formalità di rito, dando luogo all’emissione di un lodo irrituale.
- Alla nomina dell’arbitro provvederà il Presidente del Tribunale competente territorialmente.


Art. 38 (Rinvio)
- Per tutto quanto non contemplato dal presente Statuto si fa rinvio al Codice civile, alle norme di legge ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano in materia di associazioni non riconosciute e, in mancanza, in materia di associazioni riconosciute.

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