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|   Ven 30 Luglio 2010|
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Audax Randonneur Italia - Statuto
 
Articolo 1 – DENOMINAZIONE
E’ costituita a Castelfranco Emilia (MO) l’Associazione sotto la denominazione
“A.R.I”AUDAX RANDONNEUR ITALIA .


Articolo 2 – SEDE
L’Associazione ha sede in Parabiago (MI) - 20015 , via E. Filiberto 56


Articolo 3 – SCOPI
1. L’Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro , è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall’elettività e gratuità delle cariche sociali e dalle prestazioni fornite dagli associati , nonché dall’obbligatorietà di redazione del rendiconto economico e finanziario .Durante la vita dell’Associazione non potranno essere distribuiti fra gli associati , anche in modo indiretto , avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale .
2. L’Associazione ha per finalità lo sviluppo, la diffusione ed il regolare svolgimento di attività sportive ciclo-turistiche intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei ciclisti e quale occasione di socializzazione e crescita civile, sociale ed umana. Ciò attraverso il coordinamento e l’organizzazione di brevetti randonnèe denominati: a) brevetti ACP/BRM – b) brevetti ARI – c) brevetti ARIP permanenti.
A tale scopo l’Associazione, sulla base del regolamento interno, presiede la definizione del calendario italiano delle attività sportive denominate brevetti e brevetti permanenti e coordina lo svolgimento di dette attività, controllandone la rispondenza ai requisiti ed ai principi stabiliti dall’ ACP e dalla stessa ARI nonchè pone in essere ogni altra iniziativa utile a favorire la promozione di attività ciclo sportive attinenti ai brevetti randonnèe.
3. L’associazione potrà altresì coordinare e promuovere iniziative ed eventi inerenti ai brevetti randonnèe denominati brevetti ACP/BRM, brevetti A.R.I. , brevetti A.R.I.P permanenti. Ciò nel rispetto dell’ autonomia funzionale , amministrativa,ed organizzativa propria di ciascuna ASD ( associazione dilettantistica sportiva ) organizzatrice .
L’Associazione può inoltre definire la progettazione di una rete di brevetti su percorsi permanenti e porre in essere ogni altra iniziativa utile per la loro promozione.
4. L’Associazione si avvale prevalentemente di prestazioni volontarie e personali dei propri aderenti. Ogni eventuale forma di collaborazione esterna o prestazione di natura professionale finalizzata al regolare funzionamento dell’Associazione o alla elaborazione di particolari progetti, deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo.
5. L’Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi ai principi delle regole dell’ACP (AUDAX CLUB PARISIEN ) e del BRM (BREVET RANDONNEUR MONDIAUX) e definisce un proprio regolamento per lo svolgimento dei brevetti A.R.I. e brevetti A.R.I.P. permanenti .L’Associazione si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti del ACP/BRM dovessero adottare a suo carico .
6. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme dei regolamenti deliberati dall’ACP/BRM dei regolamenti brevetti A.R.I. e dei brevetti A.R.I.P permanenti.


Articolo 4 – DURATA
La durata dell’associazione è stabilita a tempo indeterminato e potrà essere sciolta solo con deliberazione dell’Assemblea Straordinaria degli associati.


Articolo 5 – SOCI
Sono soci dell’ Associazione: i soci Ordinari, i soci Onorari , i soci Sostenitori.
Possono essere soci ordinari le ASD (Associazione sportiva dilettantistica) organizzatrici di brevetti randonnèe. Ogni socio ha diritto ad un singolo voto .
Il Consiglio direttivo entro il 30 novembre di ogni anno approva e rende noto l’elenco delle ASD che hanno maturato i requisiti di ammissione avendo rispettato e soddisfatto, nella organizzazione di brevetti randonnèe, i principi etici, qualitativi ed organizzativi dei regolamenti ACP ed ARI ed ARIP . La stesura dell’ elenco è affidata all’apposito comitato tecnico sportivo (CTS)previsto dall’art.11§5 del presente statuto.
1. La ASD (associazione sportiva dilettantistica ), presente nell’elenco di cui al presente articolo, al fine di essere ammessa come socio Ordinario deve fare domanda scritta rivolta al Presidente il quale provvederà ad attivare la procedura di accettazione.
2. La ASD deve avere sede nel territorio della Repubblica Italiana e deve essere affiliata per un ENTE di promozione sportiva riconosciuto dal CONI.
3.E’ esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa da parte del socio.
4. La ASD, accettata dal Consiglio Direttivo dell’Associazione, sarà rappresentata dal presidente in carica della stessa o da suo delegato consigliere del consiglio direttivo della ASD, il quale avrà diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell’elettorato attivo e passivo. Ogni ASD ha diritto di voto per l’approvazione e le modifiche dello Statuto ,per le nomine degli organi direttivi dell’Associazione e per i regolamenti .
5. La qualifica di socio Ordinario dà diritto a frequentare le iniziative e le attività sociali indette dal Consiglio Direttivo, secondo le modalità stabilite da apposito regolamento.
6. Oltre che per recesso volontario o dimissioni la qualifica di socio Ordinario si perde per mancanza di rispetto del presente statuto e del regolamento interno secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti, per difetto etico, qualitativo od organizzativo tale da far perdere i requisiti di iscrizione, nonchè per atti disonorevoli compiuti dall’associato anche all’esterno dell’ Associazione. In caso di comportamento difforme che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell’Associazione, il Consiglio Direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione.
7. Possono essere nominati Socio Onorario , Enti o persone che abbiano particolarmente meritato nei confronti dell’Associazione per importanti traguardi sportivi raggiunti . La competenza dell’accettazione della domanda è del Consiglio Direttivo . Il Socio Onorario ha diritto di partecipare ma non di voto nelle assemblee.
8. Sono soci Sostenitori Enti o persone che sostengono l’Associazione con lasciti , donazioni, o versamento di una quota annua pari a 100 euro. Il Socio sostenitore ha diritto di partecipare ma non di voto nelle assemblee.
9. Il Socio cessa di far parte dell’Associazione per mancata reiscrizione annuale dovuta a dimissioni volontarie, al mancato pagamento delle quote associative o ad una delle cause citate nel presente articolo. Cessa altresì per scioglimento dell’Associazione.


Articolo 6 – FONDAZIONE PATRIMONIALE
1. Il fondo patrimoniale dell’Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili comunque acquistati.
2. Il patrimonio non può essere destinato ad altro scopo se non quello per il quale l’Associazione è stata costituita.
3. In caso di scioglimento , la destinazione dei beni patrimoniali sarà deliberata dall’Assemblea ai sensi dell’articolo 14 del presente Statuto.
4. E’ fatto divieto di distribuire , anche in modo indiretto ,utili o avanzi di gestione , nonché fondi ,riserve e capitali durante la vita dell’Associazione salvo che non siano imposte dalla legge.


Articolo 7 – ENTRATE
Le entrate sono costituite dai contributi stabiliti dal Consiglio Direttivo , da quote annuali , da eventuali contributi pubblici o privati , da donazioni , da liberalità , o da altra natura occasionale e non prevalente. Le quote ed i contributi versati dai soci sono intrasmissibili.


Articolo 8 – GESTIONE FINANZIARIA
1. La responsabilità della gestione dell’Associazione è del Consiglio Direttivo.
2. L’anno sociale coincide con l’anno solare.
3. E’ fatto divieto di distribuire , anche in modo indiretto ,utili o avanzi di gestione , nonché fondi ,riserve e capitali durante la vita dell’Associazione salvo che non siano imposte dalla legge.
4. Il bilancio preventivo deve essere redatto dal Consiglio Direttivo entro il 31 dicembre dell’anno precedente per l’anno successivo. L’ assemblea Ordinaria approva il bilancio preventivo e quello consuntivo entro il 30 aprile dell’anno successivo.
5. Il bilancio preventivo e consuntivo sono depositati presso la sede dell’Associazione nei 15gg. precedenti la convocazione l’assemblea ordinaria per poter essere consultati dai soci.
6. Sarà redatto ed approvato annualmente rendiconto economico finanziario delle attività , come strumento di informazione ai soci , ai sensi delle norme del C.C. e del D.Lgs 460/97 riguardanti gli enti non commerciali di tipo associativo per occasionali raccolte pubbliche di fondi sarà redatto apposito e separato rendiconto con le modalità ed i tempi previsti dal D.Lgs 460/97 8.Copia del rendiconto economico finanziario è consegnato ai soci.
7. Le attività dei componenti eletti degli organi istituzionali è gratuita . Il Consiglio Direttivo potrà prevedere rimborsi spese debitamente documentati ed effettuati come previsto dalla L. n° 80/86 e d anche in altre forme per le collaborazioni occasionali e/o continuative.
8. Il Consiglio Direttivo riconosce al Presidente il rimborso di tutte le spese debitamente documentate ed effettuate sostenute in rappresentanza dell’ Associazione.


Articolo 9 - ORGANI ASSOCIATIVI
Sono organi dell’Associazione : l’Assemblea, il Presidente, il Consiglio Direttivo, il Collegio Sindacale.
Articolo 10 - ASSEMBLEA
1. L’assemblea è sovrana e deve essere convocata almeno una volta all’anno in via ordinaria per l’approvazione del rendiconto economico finanziario e in via straordinaria quando sia necessaria.
2. La convocazione dell’Assemblea avviene su iniziativa del Presidente , su delibera del Consiglio Direttivo, su richiesta di almeno un decimo dei soci aventi diritto di voto , e deve essere effettuata nei venti giorni seguenti alla delibera o alla richiesta.
3. La convocazione , con ordine del giorno , la data e la sede dell’Assemblea, deve essere comunicata ai soci almeno cinque giorni prima della sua effettuazione , mediante affissione dell’ avviso presso la sede sociale e nella bacheca in uso , se sussiste , recante quanto sopra descritto o comunicata anche per e mail.
4. Possono partecipare all’Assemblea i soli soci ordinari con diritto di voto, nonché i soci onorari e sostenitori con solo diritto di parola .Ogni socio ordinario può rappresentare in Assemblea , per mezzo di delega scritta, solo un altro socio.
5. L’Assemblea ordinaria ha tutti i poteri consentiti ad eccezione di quelli riservati all’Assemblea Straordinaria o al Consiglio Direttivo.
6. L’Assemblea straordinaria è competente a deliberare sulle modifiche dello Statuto dell’Associazione e sullo scioglimento – liquidazione dell’Associazione.
7. L’assemblea ordinaria in prima convocazione è valida con la presenza della maggioranza dei soci e delibera a maggioranza degli stessi , in seconda convocazione la validità della delibera prescinde dal numero dei presenti.
8. L’Assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei soci ed in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei soci presenti.
9. Compiti dell’assemblea ordinaria sono : elezione del consiglio direttivo , elezione del collegio dei revisori ed il suo presidente , approvazione del rendiconto economico e finanziario, approvazione del regolamento interno.
10. Per ogni assemblea deve essere redatto un verbale su un apposito libro , che deve
restare a disposizione di ogni socio presso la sede sociale.


Articolo 11 – PRESIDENTE
1. Il Presidente è eletto a scrutinio segreto dal Consiglio Direttivo nel proprio ambito ; il Presidente, salvo casi eccezionali deliberati dal Consiglio Direttivo, per essere eletto la prima volta a ricoprire tale incarico deve essere stato socio dell’Associazione per almeno due anni , dura in carica un biennio , può essere confermato nella carica fino ad un massimo di quattro anni.
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale nei confronti di terzi e la firma sociale , convoca e presiede L’Assemblea ed il Consiglio Direttivo ed usufruisce di tutti i poteri necessari a garantire il buon andamento della vita associativa , rispondendo del suo operato dinanzi ai soci e nei confronti di terzi.
3. Il Presidente può designare un Vicepresidente, nell’ambito dei soci che fanno parte del Consiglio Direttivo , che lo sostituisca in caso di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente . Qualora l’impedimento del Presidente è definitivo il Consiglio Direttivo decade ed il Vice presidente , quale sostituto del Presidente , convoca l’Assemblea entro trenta giorni da tale data per il rinnovo del Consiglio Direttivo.
4. Il Presidente può conferire ai soci procura speciale per la gestione di attività varie , previa approvazione del Consiglio Direttivo.
5. Il Presidente propone al Consiglio Direttivo due nominativi di esperti che, assieme a lui, compongono il Comitato Tecnico Sportivo (CTS) preposto principalmente a stilare l’elenco delle Società ammissibili a soci Ordinari , a proporre la decadenza e a fornire pareri in ordine alla qualità delle manifestazioni del calendario brevetti ACP/BRM ,brevetti ARI,brevetti ARIP ed alla certificazione dell’ASD organizzatrice di cui all’art.13.


Articolo 12 - CONSIGLIO DIRETTIVO
1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di sette ad un massimo di nove membri componenti eletti dall’Assemblea , predispone gli atti da sottoporre all’Assemblea, formalizza le proposte per la gestione dell’Associazione , elabora il bilancio preventivo e consuntivo , stabilisce le quote annuali delle varie categorie dei soci.
2. Il Consiglio Direttivo è eletto tra i suoi soci a maggioranza semplice . Ha durata per due anni.
3. Il Consiglio Direttivo è l’organo che amministra l’Associazione con tutti i conseguenti poteri .Ogni anno determina e redige budget preventivo per l’anno successivo entro il 31 dicembre dell’anno in corso, redige il rendiconto consuntivo dell’anno entro il 30 aprile dell’anno successivo.
4. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario , con un minimo di una volta all’anno.
5. Il Consiglio Direttivo delibera validamente a maggioranza dei presenti, una volta constata la maggioranza dei componenti ed in caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente. Di ogni riunione dovrà essere redatto apposito verbale , la redazione del verbale è compito del segretario dell’Associazione.
6. Il Consiglio Direttivo è competente in merito all’ammissione e all’esclusione dei soci.
7. Il Consiglio Direttivo è competente per le delibere di carattere economico e finanziario,e per la certificazione qualitativa della ASD.
8. I componenti del Consiglio Direttivo rispondono solidamente con il Presidente delle decisioni dell’Associazione , per i loro incarichi non avranno diritto ad alcun compenso.
9. Il Consiglio Direttivo determina e rettifica a quale consigliere socio affidare l’incarico di firma congiunta per il prelievo e/o deposito di soldi presso istituti bancari o uffici postali.
10. Se durante il corso dell’esercizio vengono a mancare uno o più consiglieri , i rimanenti provvederanno a convocare l’Assemblea per sostituirli; i nuovi consiglieri resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.
11. Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.


Articolo 13 – RICONOSCIMENTI e CERTIFICAZIONI
L’Associazione ha l’esclusiva sui seguenti riconoscimenti nazionali :
A) Diploma onorificenza GB.CRE (Granbrevetto.ChallangeRandonneEurope).regolamentato dal regolamento G.B.CRE
B)Iscrizione nel Libro mastro cNRI (club Nazionale Randonneur Italia).regolamentato dal regolamento c.N.R.I
Tali riconoscimenti sono condizionati dal rispetto di regole emanate da apposito regolamento emesso dall’Associazione e citati nei § A) e B)
L’Associazione promuove e provvede, attraverso il CTS (Comitato Tecnico Sportivo) alle certificazioni delle ASD organizzatrici di brevetti ACP, brevetti ARI, brevetti ARIP al fine della ammissione di queste nell’apposito elenco di società idonee .
Le modalità di certificazione sono regolate da apposito regolamento tecnico CQ.


Articolo 14 – DELLO SCIOGLIMENTO E DELLA LIQUIDAZIONE
1) Lo scioglimento della Associazione è deliberato dall’Assemblea Straordinaria con l’approvazione di almeno il 75% dei soci esprimenti il solo voto personale con esclusione delle deleghe.
2) La richiesta di Assemblea Straordinaria per lo scioglimento della Associazione deve essere presentato da almeno il 75% dei soci con diritto al voto con esclusione delle deleghe.
3) Adivenendosi allo scioglimento dell’Associazione, la conseguente delibera assembleare deve prevedere la nomina di due liquidatori con il compito di procedere alle relative incombenze e destinare gli eventuali residui attivi che residuano dopo il pagamento di tutti gli impegni all’ente ACP/BRM.
4) In caso di scioglimento per qualunque causa , il patrimonio dell’Associazione dovrà essere comunque devoluto all’ente ACP / BRM, ai sensi dell’art.5 , comma1, punto 4 quinques letterab) del D.Lgs 460/97.


Articolo 15 – COLLEGIO SINDACALE
Il collegio dei revisori è composto da tre soci eletti dall’Assemblea al di fuori dei componenti il Consiglio Direttivo. Verifica periodicamente la regolarità formale , e sostanziale della contabilità . Redige un apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo.


Articolo 16 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Le controversie tra Associazione e soci , ovvero tra soci medesimi,saranno devolute al giudizio rituale di un arbitro scelto di comune accordo , in caso di mancanza di accordo sarà scelto il foro competente presso il quale l’Associazione è registrata.

 

 
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